venerdì 28 ottobre 2011

NOTIZIE IN DIRITTO E GIUSTIZIA:

1) Professionisti sospesi se evasori.
L'articolo 12, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 dispone: "Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per periodo da quindici giorni a sei
mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet". "Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati".
2) I professionisti pagano l'IRAP.
I liberi professionisti pagano l'IRAP anche sa
la loro organizzazione è di "modesta entità". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.19688 del 27 settembre 2011.
3) Imponibili tutti i versamenti bancari non giustificati.
Sono imputabili a reddito imponibile i versamenti non giustificati non solo dei professionisti e degli autonomi ma anche dei collaboratori e di qualunque altro contribuente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.19692 del 27 settembre 2011.
4) Obbligo di indirizzo p.e.c. per la pubblica amministrazione.
Ogni pubblica amministrazione ha l'obbligo di mettere a disposizione dei cittadini, sul proprio sito internet istituzionale, un indirizzo di
posta
elettronica certificata, così come prevede l'articolo 11 del decreto
legislativo n.150 del 2009, quale strumento per rendere effettivi i principi di trasparenza nella stessa pubblica amministrazione. E' quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata con la sentenza n.478 del 23 settembre 2011.

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