mercoledì 2 ottobre 2013

L`ufficiale dell`anagrafe del Comune non puo` autenticare firme su atti di natura negoziale – Intervento della Corte di Cassazione
Non potendosi ricavare dal sistema normativo vigente un potere dell`incaricato comunale di autenticare la firma degli atti negoziali, e` nulla la procura speciale alle liti conferita con una scrittura privata con firma autenticata dall`ufficiale dell`anagrafe del Comune.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la 
sentenza n. 19966/2013 depositata il 30 agosto 2013.
Secondo la Suprema Corte infatti vi e` 
“un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del dipendente addetto dell`ufficio comunale non e` generalizzato, ma e` di volta in volta individuato dal legislatore”.
Nella sentenza viene ricordato che il T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l`autentica di firma per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi (art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3); dall`altro, ha previsto l`autenticazione, anche da parte del «dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco», per le istanze presentate agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonche` per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2)”.
Inoltre, prosegue la sentenza, non mancano nella legislazione statale casi in cui e` specificamente conferita, al dipendente addetto dell`ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (viene citato, a titolo esemplificativo, l`art. 14 della L. n. 53 del 1990, in materia elettorale e l`art. 31 della L. n. 184 del 1983, in materia di adozione).


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