sabato 5 aprile 2014

Disegno di legge del Senato 03.04.2014 XVII legislatura n° 1212

Disegno di legge del Senato 03.04.2014  XVII legislatura n° 1212  All’articolo 16, comma 17, del decretolegge
13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino
a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è
Atti parlamentari – 37 – Senato della Repubblica – N. 1212
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori
è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore
a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da dodici consiglieri e il numero
massimo di assessori è stabilito in quattro».
6. I comuni interessati dalla disposizione
di cui al comma 5 provvedono, prima di applicarla,
a rideterminare con propri atti gli
oneri connessi con le attività di cui al titolo
III, capo IV (Status degli amministratori locali),
della parte prima del testo unico, al
fine di assicurare l’invarianza della relativa
spesa in rapporto alla legislazione vigente,
previa specifica attestazione del collegio
dei revisori dei conti.
7. All’articolo 46, comma 2, del testo
unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella giunta nessuno dei due sessi
può essere rappresentato in misura inferiore
al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico
».
Art. 22.
(Gratuità delle cariche e status
degli amministratori)
1. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate
a titolo gratuito.
2. Per il primo mandato amministrativo,
agli amministratori del nuovo comune nato
dalla fusione di più comuni cui hanno preso
parte comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e agli amministratori delle
unioni di comuni comprendenti comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano
le disposizioni in materia di ineleggibilità,
incandidabilità e incompatibilità previste
dalla legge per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.

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